Il Regolamento 1998

Approvato con deliberazione del CdA n. 76 del 28.12.1998

TITOLO I
GENERALITÀ

Art. 1 – DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA
L’Azienda Meridionale Acque Messina (AMAM) fornisce acqua nel territorio del Comune di Messina, nei limiti delle disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle fonti aziendali, con regolari contratti di fornitura, alle condizioni tutte del presente regolamento.
L’AMAM si riserva di fornire acqua anche nei territori dei Comuni attraversati dagli acquedotti aziendali e/o prossimi ad essi.
Può inoltre provvedere a norma del vigente regolamento, previa richiesta e/o autorizzazione dell’Amministrazione Comunale interessata e deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla costruzione, gestione ed esercizio degli impianti di approvvigionamento d’acqua per altri Comuni e Consorzi di Comuni.
È vietato l’allaccio alle condotte esterne e/o di alimentazione dei serbatoi.
Per le utenze di carattere particolare, gli utenti sono tenuti al rispetto, oltre che delle norme del presente regolamento, anche di quelle eventuali che l’AMAM riterrà opportuno inserire nel contratto di somministrazione.
È vietato utilizzare l’acqua per usi diversi da quelli per i quali è concessa.
L’acqua viene somministrata in base alle norme del presente Regolamento, che fanno parte integrante di tutti i contratti di utenza, anche se in essi non integralmente trascritte. La somministrazione viene disciplinata dagli artt. 1559-1570 del Codice Civile.
Art. 2 – SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA
La fornitura d’acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurata da contatore.
Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, per usi per i quali non sarà possibile l’installazione del contatore o per difficoltà obiettive di contabilizzazione.
Detti casi verranno vagliati dalla Direzione dell’Azienda che li autorizzerà di volta in volta. Il compenso viene determinato dalle tariffe in vigore all’atto della somministrazione.
L’acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto, anche se i vari immobili appartengono allo stesso proprietario. Per “immobile” si intende ogni manufatto al cui servizio è posta la fornitura idrica.
Resta altresì vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, utilizzazione dell’acqua per usi diversi da quelli contrattuali.
Art. 3 – TIPO DI FORNITURA
Le forniture si distinguono in:
a) fornitura per uso pubblico a:
-a1) fontanelle per l’erogazione di acqua potabile;
-a2) lavatoi;
-a3) bocche stradali pubbliche antincendio;
-a4) fontane monumentali;
-a5) impianti di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
-a6) cimiteri;
-a7) impianti destinati al lavaggio delle fognature;
-a8) impianti per il rifornimento delle autobotti pubbliche;
-a9) impianti antincendio costruiti su suolo pubblico;
b) forniture per uso privato:
-b1) acqua per uso domestico alle unità immobiliari e loro pertinenze;
-b2) acqua per l’esercizio di attività industriali;
-b3) acqua per l’esercizio di attività commerciali e/o artigianali;
-b4) acqua per uso costruzione;
-b5) acqua per Cliniche private, Case di riposo e cura, Convitti;
-b6) acqua per Caserme e Carceri;
-b7) acqua per Alberghi, Pensioni;
-b8) acqua per Università, Scuole ed Uffici Pubblici;
-b9) acqua alle navi;
-b10) acqua alle autobotti;
-b11) forniture a forfait.
Art. 4 -DECORRENZA E DURATA DEI CONTRATTI ORDINARI DI FORNITURA
I contratti di fornitura decorrono dalla data della stipula e hanno durata illimitata, tranne disdetta da parte dell’utente o dell’AMAM per gravi inadempienze dell’utente stesso, o per sopravvenuta impossibilità di alimentazione idrica.
L’utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi se nel corso del rapporto contrattuale le tariffe e i canoni subiranno delle variazioni.
La prima fatturazione della fornitura sarà effettuata alla scadenza della prima bollettazione successiva alla data del contratto.
Art. 5 – MODALITÀ PER IL RECESSO DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Gli utenti possono recedere dal contratto di fornitura mediante richiesta scritta e previo pagamento dei consumi maturati. L’AMAM può recedere dal contratto di fornitura, mediante preavviso scritto, nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell’utente.
In caso di cessazione dell’utenza l’AMAM si riserva il diritto di ritirare gli apparecchi misuratori e di distaccare le opere di presa, addebitando all’utente la relativa spesa.
Art. 6 – DIVIETO DI FORNITURA DI ACQUA A TERZI
All’utente é fatto divieto assoluto di fornire acqua a terzi a qualsiasi titolo.
Art. 7 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DI MOTORI ASPIRANTI
È vietato l’uso di motori aspiranti che adescano direttamente dalla rete e rilanciano a beneficio dell’utente. I contravventori sono tenuti alla eliminazione del motore.
Verranno perseguiti con la sospensione della fornitura, l’incameramento del deposito cauzionale, nonché sottoposti alle sanzioni previste dalla Legge per la turbativa di pubblico esercizio.
Per la riapertura dell’utenza dovrà essere costituito nuovamente il deposito cauzionale.
Art. 8 – CONTRATTO TEMPORANEO DI FORNITURA
Il contratto temporaneo è quello stipulato per la somministrazione di acqua per particolari necessità straordinarie limitate nel tempo e comunque per frazioni di tempo inferiori all’anno.
Il pagamento verrà effettuato anticipatamente all’atto della sottoscrizione del contratto sulla base dei giorni richiesti.
Art. 9 – STRADE PERCORSE DA DISTRIBUTRICI E FOGNATURE
Il contratto di somministrazione dell’acqua viene stipulato, di norma, per gli immobili situati lungo le strade o le zone servite da condotte di distribuzione e da fognature.
Art. 10 – STRADE PRIVE DI DISTRIBUTRICI
Per gli immobili situati lungo le strade o in zone prive di condotte di distribuzione, il contratto potrà essere stipulato previo versamento anticipato di un contributo straordinario per la costruzione della nuova distributrice, nella misura massima dell’80% della spesa complessiva. L’Azienda si riserva di valutare l’opportunità tecnico-economica di realizzare la nuova distributrice. La nuova distributrice è di proprietà dell’Azienda.
Art. 11 – STRADE PRIVE DI FOGNATURE
Per gli immobili situati lungo le strade o le zone non provviste di fognature, l’Azienda, subordinerà la fornitura dell’acqua all’interno dell’immobile all’esistenza di sistemi di smaltimento, convenientemente dimensionati in rapporto al numero degli abitanti.

TITOLO II
FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12 – USO DEGLI IMPIANTI
È consentita l’utilizzazione degli impianti pubblici soltanto per gli usi cui sono destinati.
È vietato:
– attingere o trasportare acqua dalle fontane con mezzi di capacità superiore ad ettolitri 1 (uno);
– applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi strumento di conduzione;
– convogliare acqua in immobili privati, giardini, etc…;
– modificare od alterare gli apparecchi di erogazione allo scopo di attingere acqua in maggiore quantità.
In caso di prelievo abusivo o di manomissione l’AMAM si riserva di agire in sede civile e/o penale nei confronti dei contravventori.
Art. 13 – EROGAZIONE DELL’ACQUA
Le fontanelle pubbliche saranno ad erogazione a getto continuo o a deflusso comandato da apposito pulsante posto sul rubinetto erogatore. Esse saranno regolate in modo da potere erogare mediamente cinque metri cubi giornalieri di acqua, sempre che l’orario di erogazione nella zona lo permetta.
Per gli impianti di innaffiamento di strade e giardini pubblici, per quelli destinati al lavaggio delle fognature, per le fontane monumentali, per il rifornimento delle autobotti pubbliche e per i cimiteri, l’acqua viene misurata con contatore o a forfait.
Per gli impianti antincendio pubblici l’erogazione è a deflusso libero, senza misuratore.
Art. 14 – PAGAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELL’ACQUA EROGATA
L’installazione degli impianti per uso pubblico avverrà a richiesta del Comune o degli altri Enti preposti ai rispettivi servizi.
Il nulla osta per l’esecuzione dell’impianto sarà dato non appena perfezionato lo strumento amministrativo relativo al pagamento del costo dell’impianto e della fornitura d’acqua.
L’acqua erogata verrà fatturata alla tariffa vigente, mentre quella prelevata per uso spegnimento degli incendi non sarà addebitata ad alcun ente.
Art. 15 – PRELIEVI ABUSIVI
È fatto divieto assoluto: di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi, applicando alla bocca delle fontanelle tubi di gomma o di altro materiale; di prelevare acqua dagli impianti di innaffiamento stradale dei pubblici giardini e di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui é destinata; di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per l’uso cui é destinata.
Il prelievo per uso antincendio dagli impianti precedentemente elencati non é considerato abusivo.

TITOLO III
FORNITURE PER USO PRIVATO
CAPO I -Norme Generali

Art. 16 – DIRITTO ALLA FORNITURA
Nelle strade già fornite di rete di distribuzione, l’AMAM, entro i limiti del quantitativo d’acqua dalla stessa riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche, da essa solo valutabili, non vi si oppongano, è tenuta alla fornitura dell’acqua.
Ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento per la realizzazione delle opere di allaccio fino al limite della proprietà privata ove sarà collocato, di norma, il misuratore di portata.
Art. 17 – NORME PER LE FORNITURE
Le forniture di acqua potabile sono effettuate, di regola, al proprietario o all’usufruttuario degli immobili e la richiesta deve essere accompagnata dal titolo comprovante il diritto del richiedente sull’immobile; se la richiesta è effettuata dal conduttore la stessa deve essere accompagnata dal titolo di godimento o dal benestare del proprietario o usufruttuario con firma autentica ai sensi delle vigenti norme; se, infine, la richiesta è effettuata per conto di una persona giuridica deve essere accompagnata da una copia dell’atto in cui risulti che il richiedente è il legale rappresentante dell’Ente.
Nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata all’Amministrazione del condominio stesso. Di ogni pagamento sono però responsabili solidalmente sia l’Amministratore che ogni singolo condomino.
Nel caso di immobili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione in condominio, l’Azienda di norma concede una sola utenza, sempreché i proprietari e gli usufruttuari stipulino unico contratto e si obblighino solidalmente a risponderne.
In particolari casi, a giudizio insindacabile della Azienda, possono consentirsi più utenze per lo stesso immobile nel numero e con le modalità che verranno stabilite dall’Azienda.
Art. 18 – DOMANDA DI FORNITURA
L’erogazione del servizio privato di fornitura acqua sarà distinta, a seconda dell’uso al quale tale fornitura sarà dall’utenza destinata, come riportato nel precedente art. 3 lettera b).
Ogni richiesta di fornitura comporta il pagamento della somma prevista in tariffa per istruttoria.
Qualora sussistano delle difficoltà tecniche per la concessione dell’utenza l’AMAM non è tenuta alla fornitura anche se il richiedente abbia presentato opportuna domanda ed abbia effettuato il versamento di istruttoria che deve essere considerato come spesa atta ad accertare la possibilità tecnica della fornitura.
Per le pubbliche amministrazioni il pagamento di cui sopra viene effettuato all’atto della stipula del contratto di fornitura.
Ogni richiesta di fornitura comporta il pagamento della somma prevista in tariffa per diritto fisso di istruttoria e nel caso di richiesta di allaccio su strade prive di distributrici anche del diritto fisso di preventivo.
Per ottenere la stipula del contratto di erogazione idrica sarà necessario produrre la documentazione richiesta dall’ufficio – accompagnata dalla fotocopia del codice fiscale o di attribuzione di partita IVA. Il deposito cauzionale sarà addebitato in bolletta.
Art. 19 – CONTRATTO DI FORNITURA – VERSAMENTI
Accertata la possibilità della fornitura e compilato il preventivo delle spese di allaccio, l’AMAM consentirà la stipula del contratto di utenza. Tale contratto, firmato dall’utente che ha richiesto la fornitura e dal Direttore dell’AMAM, è redatto in unico originale bollato che rimane presso l’AMAM.
A richiesta dell’utente il contratto può essere fatto in doppio originale. Può essere, altresì, rilasciata all’utente copia autentica nelle forme di legge.
All’atto della stipula del contratto l’utente dovrà versare:
a) per la realizzazione dell’allaccio, un deposito infruttifero pari all’ammontare preventivato;
b) a garanzia del pagamento dei consumi, un deposito cauzionale; tale somma, infruttifera, verrà addebitata in bolletta;
c) le spese contrattuali sono interamente a carico degli utenti ed in particolare quelle relative a registrazione, bolli e spese per copia, come pure le imposte, tasse, e contributi o canoni erariali, comunali o provinciali presenti e futuri che dovessero gravare sulle forniture dell’acqua, sugli impianti e sugli apparecchi e ciò anche se non espressamente indicati nel contratto e sopravvenuti nel corso del rapporto contrattuale.
Dal pagamento dell’anticipo sui lavori del citato preventivo di cui al punto a) possono essere esonerate le Amministrazioni Statali, il Comune di Messina e le Amministrazioni Comunali nel cui territorio l’Azienda dovesse operare.
L’AMAM fatturerà il costo delle opere eseguite, valutando le stesse in base al prezzario vigente al momento della esecuzione dell’opera.
Qualora la somma versata risultasse superiore all’importo dei lavori preventivati, l’Azienda rimborserà all’utente la quota eccedente; qualora invece la somma depositata non fosse sufficiente a coprire l’importo dei lavori eseguiti, l’utente dovrà versare la differenza entro dieci giorni dalla data di fatturazione. In difetto, l’AMAM avrà la facoltà di rifiutare la fornitura dell’acqua e di sospenderla, se già iniziata.
Alla scadenza del contratto, il deposito cauzionale a garanzia dei consumi sarà restituito all’utente con detrazione di quanto dovuto all’AMAM per qualsiasi titolo attinente all’utenza. Le amministrazioni pubbliche sono esonerate dal versamento della somma a garanzia consumi.
Art. 20 – RIFIUTO O REVOCA DELLE FORNITURE
Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà dell’Azienda di rifiutare o revocare, in qualsiasi tempo, la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all’Azienda stessa valutare insindacabilmente.
Art. 21 – CAMBIAMENTO DI UTENTE SU UNA UTENZA ATTIVA
Nel caso di mutamento nella titolarità dell’utenza, l’utente cessante deve presentare istanza di annullamento del contratto, all’AMAM, verso la quale però continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti finché l’AMAM non lo abbia annullato.
L’utente subentrante potrà volturare il precedente contratto a suo nome, previa prova dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi pendenti.
L’importo del deposito cauzionale, a garanzia dei consumi, o la relativa integrazione saranno addebitati in bolletta.
In mancanza, si dovrà procedere alla stipula di un nuovo contratto.
Allorché l’AMAM venga, invece, a conoscenza del mutamento nella titolarità dell’utenza, l’effettivo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di venti giorni, la posizione della utenza, con la sottoscrizione del contratto di fornitura.
In caso contrario si procederà all’annullamento del contratto preesistente e alla sospensione della fornitura.
Il precedente beneficiario, fino a quando il suo contratto non sarà stato risolto, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali ed, in particolare, al pagamento di tutte le forniture fatte all’immobile e risponderà anche dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa ai materiali e agli apparecchi dell’Azienda.
Art. 22 – DIVISIONE DELL’IMMOBILE
In caso di divisione fra più proprietari di un terreno, un immobile o di un appartamento, già fornito di acqua, è considerato titolare della somministrazione, con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte in cui trovasi installato l’apparecchio di misura.
I proprietari delle altre parti del terreno, dell’immobile o dell’appartamento che desiderino la somministrazione dell’acqua dovranno fare domanda all’Azienda e sottoscrivere il regolare contratto di somministrazione, quali nuovi utenti.
Art. 23 – DECESSO DELL’UTENTE
In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso l’Azienda di tutte le somme ad essa dovute dall’utente deceduto. Sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi, l’AMAM dell’avvenuto decesso e provvedere alla voltura del contratto. In mancanza, l’Azienda annullerà il contratto.
Qualora, invece l’AMAM venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, l’effettivo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di venti giorni, la posizione della utenza, pena la sospensione dell’erogazione e l’annullamento del contratto.
Art. 24 – FALLIMENTO DELL’UTENTE
In caso di fallimento dell’utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui l’AMAM ne venga comunque a conoscenza.
La stessa Azienda provvederà all’immediato distacco dell’utenza fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi ovvero risolvere il medesimo.
Il curatore che subentri, dovrà previamente pagare integralmente all’AMAM quanto dovuto dal fallito.
L’AMAM si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge fallimentare.
Art. 25 – ALLACCI ABUSIVI
Qualora il personale dell’AMAM individui allacci abusivi, questi saranno immediatamente distaccati dalla rete ed il fruitore di detta presa sarà denunciato alle autorità competenti.
Art. 26 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Nel caso di infrazione di un qualsiasi patto contrattuale e/o del presente regolamento, il contratto si considera risoluto di diritto, salvo l’azione legale per il recupero del credito e per il risarcimento del danno.
L’utente non può ottenere la riattivazione della fornitura se non previo soddisfacimento di tutti gli obblighi inadempiuti e pagamento dei diritti fissi e delle spese di riattivazione.
Art. 27 – RIUTILIZZAZIONE DELLA PRESA
La riutilizzazione delle prese non più in esercizio per avvenuta cessazione del contratto di fornitura può essere consentita all’avente diritto previo accertamento della efficienza e la stipula di nuovo contratto.
Per tale accertamento sarà dovuto il diritto fisso stabilito.
Art. 28 – OPERE DI PRESA
Sotto la denominazione di “opera di presa” sono comprese le tubazioni, le apparecchiature ed i manufatti che dalla condotta di distribuzione vanno fino al confine della proprietà privata, e cioè tutte le opere eseguite su terreno pubblico o, se trattasi di terreno privato, su cui i proprietari hanno instaurato il diritto di servitù di acquedotto, sino al confine ove questa cessa ed in ogni caso sino ai muri degli edifici da servire o sino alle recinzioni delle singole proprietà private.
L’opera di presa viene eseguita dall’AMAM, nel luogo e con le modalità previste e criteri da essa concordati con l’utente, il quale assume la responsabilità relativamente alla disponibilità dell’immobile interessato dai relativi lavori.
La spesa relativa è a carico dell’utente che ne pagherà l’importo in base al disposto dell’art. 19.
L’opera di presa resterà di esclusiva proprietà dell’AMAM che ne curerà la manutenzione.
L’ordinaria manutenzione del contatore di misura è a cura e spese dell’AMAM alla quale l’utente pagherà il canone forfettario.
La fornitura dell’acqua in ogni stabile dotato di autoclave sarà fatta con unica opera di presa e con un solo misuratore, ma, se richiesto, potrà essere fatta, a giudizio insindacabile dell’AMAM, anche con più misuratori.
Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell’opera di presa, saranno eseguite dall’AMAM.
È fatta tassativa proibizione all’utente di provvedervi direttamente.
Contravvenendo a tale disposizione, l’Azienda incamererà il deposito cauzionale e risolverà il contratto.
Lo stesso utente risponderà, inoltre, delle conseguenze che dal suo operato potessero derivare.
L’AMAM non è responsabile dei danni a terzi, di qualsiasi specie ed entità, che avessero a verificarsi a causa di perdite nelle tubazioni insistenti su aree private, non gravate da uso pubblico.
Art. 29 – MODIFICHE DELL’OPERA DI PRESA
L’AMAM resta espressamente facultata dall’utente a modificare l’opera di presa a suo insindacabile giudizio, come pure ad unificare più opere di presa restando a carico dell’utente le opere di modifica degli impianti interni conseguenziali a quanto eseguito.
Art. 30 – NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO DI TERRENI O STRADE PRIVATE ATTRAVERSATE DALLA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE E DALL’OPERA DI PRESA.
Qualora, per soddisfare una richiesta di fornitura di acqua l’AMAM debba installare tutta o parte della rete di distribuzione e dell’opera di presa fuori dal demanio comunale, l’utenza sarà concessa a condizione che il proprietario dell’immobile interessato, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, ottenga il necessario nullaosta a che sia costituita la servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti, dimostri di averne pagato i relativi oneri e si obblighi alla produzione della relativa documentazione, a richiesta dell’Azienda.
Nel suddetto nulla-osta dovrà essere previsto che il proprietario conceda all’AMAM la servitù di passaggio perché possa provvedersi all’esercizio, manutenzione ed ampliamento degli impianti idrici su di essa posati, con espresso esonero di qualsiasi tipo di ripristino.
Detta condotta diverrà di proprietà dell’Azienda.
Inoltre, sia il richiedente che il proprietario dovranno obbligarsi solidalmente a tramutare il nulla osta in legale costituzione di servitù di acquedotto e passaggio a semplice richiesta dell’Azienda e a loro spese. L’AMAM, a suo insindacabile giudizio, può subordinare la concessione della utenza alla legale costituzione della servitù sopra menzionata.
Art. 31 – PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE
Le condotte ubicate in sede stradale e pubblica o realizzate su proprietà private, su cui il proprietario ha riconosciuto il diritto di asservimento per acquedotto, sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale e/o dell’AMAM che ne conserva la gestione provvedendo alla manutenzione dell’opera di presa fino al confine con la proprietà privata su cui non è stato riconosciuto l’asservimento di acquedotto.
Art. 32 – MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ESTERNO
La manutenzione dell’impianto esterno limitatamente all’apparecchiatura di presa, alla tubazione fino al muro perimetrale dell’immobile servito, agli organi di regolazione e di intercettazione, all’apparecchio di misura, ad ogni altro accessorio, è eseguita a cura e spese dell’Azienda.
È a carico del proprietario dell’immobile servito esclusivamente l’onere relativo alla esecuzione dei lavori di ripristino delle aree sistemate a verde e/o della pavimentazione, sue finiture e relativi sottofondi, delle proprietà private interessate.
L’eventuale diniego del proprietario o dell’utente all’esecuzione dei lavori di cui sopra libera l’Azienda da ogni responsabilità per i danni eventualmente arrecati e da diritto al recesso dal contratto previa diffida con lettera raccomandata A.R. . In caso di necessità ed urgenza, al fine di evitare ulteriori danni, l’Azienda può sospendere cautelativamente la fornitura idrica dandone immediata comunicazione al proprietario dell’immobile c/o utente.
Per il tratto di condotta dell’impianto esterno che va dal filo esterno del muro perimetrale al contatore, la manutenzione è a carico del proprietario dell’immobile. Il proprietario e/o utente ha l’obbligo di comunicare eventuali interventi manutentivi che dovranno avvenire sotto la supervisione del personale aziendale che è l’unico autorizzato a manovrare gli organi di intercettazione e controllo dell’impianto esterno.
L’utente e/o proprietario è tenuto alla custodia dell’impianto e a dare immediata comunicazione all’Azienda di ogni guasto o rottura che dovesse verificarsi all’impianto stesso. In caso di ritardo l’utente risponde dei danni evitabili con una tempestiva segnalazione.
Art. 33 – MODIFICHE ALL’IMPIANTO ESTERNO
L’Azienda si riserva il diritto di modificare in ogni tempo il tracciato, l’estensione ed il relativo punto di fornitura dell’impianto esterno al fine di razionalizzare il sistema distributivo e ridurre il rischio di perdite idriche, fermo restando il diritto dell’utente al permanere delle medesime condizioni di qualità e quantità della somministrazione. Le relative spese, con esclusione degli oneri conseguenti il rilascio di eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù, sono a carico dell’Azienda.
Art. 34 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA IN CASO DI GUASTO SU CONDOTTE NON DI PROPRIETÀ DELL’AMAM
L’Azienda venuta a conoscenza di guasti o perdite su condotte non di sua proprietà, inviterà il proprietario a provvedere alle necessarie riparazioni e sospenderà, ove lo ritenesse necessario, l’erogazione dell’acqua sino all’avvenuta riparazione.
Art. 35 – SOSPENSIONI TEMPORANEE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA O RIDUZIONE DI PRESSIONE
L’AMAM non risponde dei danni conseguenti all’interruzione del flusso dell’acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata, ma si impegna a provvedere con la maggiore sollecitudine possibile a ripristinare la regolarità del flusso.
Per quanto possibile l’AMAM cercherà di avvertire preventivamente dell’interruzione, tuttavia l’utente non potrà pretendere per la interruzione del flusso, anche non preavvisata, alcun risarcimento di danno o rimborso spese.
Art. 36 – PAGAMENTI
Il corrispettivo della fornitura e le altre somme dovute all’Azienda in dipendenza del contratto dovranno essere pagate nella misura e nei termini indicati nelle bollette e nelle fatture.
Trascorso il termine indicato, l’utenza sarà ritenuta morosa e l’Azienda applicherà sulle bollette ancora insolute, una indennità di mora commisurata ad 1/365 pro die del tasso ufficiale di sconto aumentato di punti percentuali 3,5.
La penale, calcolata nei modi sopra indicati, verrà di norma addebitata agli utenti sulle fatture emesse successivamente o, in caso di mancato pagamento, verrà richiesta con i mezzi legali.
Durante lo stato di morosità dell’utenza l’Azienda si riserva, comunque, il diritto di sospendere l’erogazione dell’acqua potabile, salva ogni altra azione per il recupero del proprio credito e delle somme dovute per indennità di mora.
La sospensione è preannunciata all’utente con avviso inserito nella fattura-bolletta o con apposita comunicazione. Essa ha luogo in caso di mancato pagamento entro un ulteriore, congruo periodo di tempo indicato nell’avviso.
La sospensione non viene eseguita qualora il cliente dimostri, direttamente al personale AMAM incaricato dell’intervento tecnico, di aver già pagato tutto il dovuto.
Ove detta operazione non sia possibile per fatto non imputabile all’AMAM o siano trascorsi inutilmente quindici giorni dalla chiusura dell’utenza interessata è in facoltà della stessa Azienda, al fine di recuperare il credito, di procedere alla chiusura di altra utenza idrica intestata al medesimo cliente moroso, ovunque ubicata nell’ambito del territorio.
La riattivazione della somministrazione interrotta per morosità sarà in ogni caso subordinata al versamento di quanto spettante all’AMAM, nonché dell’indennità di mora e della quota fissa per il riallaccio.
I pagamenti saranno accettati in conto ove non comprendano tutto quanto dovuto dall’utente, fermo restando il diritto dell’AMAM alla sospensione della fornitura od alla risoluzione del contratto senza che occorra provvedimento della Autorità Giudiziaria in caso di mancato pagamento di quanto dovuto a saldo, provvedendo con proprio personale al distacco dell’utenza.
L’utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dall’interruzione della fornitura.
I versamenti mancanti delle indicazioni necessarie alla individuazione della partita, nonché quelli arbitrariamente effettuati dall’utente, senza l’autorizzazione dell’AMAM, a titolo di acconto su fatture di maggior importo, saranno tenuti a disposizione del versante quali somme infruttifere e non potranno essere considerati pagamenti.
Ove l’utente sia moroso per due fatturazioni consecutive, e non abbia provveduto, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a regolarizzare la propria posizione debitoria, l’AMAM provvederà ad incamerare il deposito cauzionale fino alla copertura del proprio credito verso il cliente ed il contratto si intenderà risolto di diritto senza pregiudizio di ogni altro provvedimento.
Nel caso di nuova richiesta di contratto da parte dell’utente moroso o già cessato ai sensi del comma precedente, l’AMAM ha il diritto di subordinare il nuovo contratto al pagamento delle somme rimaste insolute.

CAPO II – Utenze a contatore

Art. 37 – CONTRATTI PER EROGAZIONE A CONTATORE
Nei contratti di erogazione a contatore l’utente è tenuto a pagare periodicamente il quantitativo di acqua rilevato e/o stimato calcolato sulla base delle vigenti tariffe, articolate per minimi contrattuali e fasce di eccedenza.
L’importo relativo ai minimi contrattuali è dovuto in ogni caso anche in assenza di consumo o di mancata registrazione da parte del contatore per guasto.
Il quantitativo minimo contrattuale potrà essere modificato, su richiesta, soltanto quando venga apportata una variazione nel numero degli appartamenti costituenti l’edificio o il complesso alimentato.
In tal caso verranno addebitati, sulle bollette successive, gli importi relativi al deposito cauzionale per le utenze aggiunte.
Ove dovessero risultare dalla fatturazione somme a credito in favore dell’utente, queste saranno conguagliate nelle fatturazioni successive.
È facoltà dell’AMAM effettuare nell’arco dell’anno fatturazioni in acconto e fatturazione a saldo.
Art. 38 – LIMITAZIONE DELLA EROGAZIONE MASSIMA ISTANTANEA
L’AMAM si riserva la facoltà di limitare la portata massima istantanea erogabile attraverso il contatore.
Art. 39 – DIAMETRO DELLA PRESA E DEL CONTATORE
Il numero e l’ubicazione, sulle condotte distributrici, delle prese a servizio di un immobile, vengono fissati dall’AMAM in relazione alla posizione, alla dimensione ed al numero degli utenti dell’immobile stesso. Di norma, a richiesta, verrà realizzata una presa per ogni immobile se lo stesso è dotato di impianto autoclave.
Il tipo e il diametro della presa, della tubazione e del contatore verranno determinati dall’Azienda tenendo presenti le caratteristiche dell’utenza richiesta.
Nel caso in cui le esigenze dell’utenza risultassero superiori a quelle oggetto di contratto, l’AMAM resta facultata di adeguare l’opera di presa alle maggiori esigenze.
Dell’esecuzione dell’opera sarà dato avviso all’utente, il quale è tenuto a pagare il costo entro dieci giorni dalla presentazione della fattura.
Art. 40 – POSA IN OPERA DEI CONTATORI
L’ubicazione dell’apparecchio di misura è stabilita dall’AMAM, in prossimità del confine di proprietà.
Di norma, l’apparecchio di misura è posto in apposita nicchia realizzata sul muro esterno o sulla recinzione in modo che sia accessibile agli incaricati dell’Azienda e che sia minima la lunghezza della diramazione idrica.
La manutenzione del manufatto costruito a protezione del contatore sarà a carico dell’utente, il quale assume altresì l’onere di mantenere sgombro e pulito detto manufatto.
Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti dall’AMAM di sigillo metallico, onde potere accertare eventuali manomissioni, che ove riscontrate saranno segnalate alla competente autorità giudiziaria e comunque sanzionate ai sensi dell’art. 52.
L’AMAM ha facoltà di imporre, a spese dell’utente, il cambiamento di posto del contatore, qualora la esistente installazione a causa di opere eseguite dall’utente, non permetta più l’ispezione o la lettura del contatore.
Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo a cura dell’AMAM. Il mancato rispetto della disposizione in oggetto sarà sanzionato ai sensi dell’art. 52.
Art. 41 – NOLO CONTATORE
I contatori sono concessi esclusivamente a nolo dall’Azienda, che provvede alla loro installazione e alla loro manutenzione.
L’utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o di danneggiamento. Nell’un caso o nell’altro dovrà darne immediata comunicazione all’Azienda.
Il cambio per usura del contatore viene fatto a cura e spese dell’AMAM.
Le riparazioni dei guasti dovuti ad incuria o a manomissione dell’utente sono eseguite a cura dell’Azienda ed a spese dell’utente.
Qualsiasi manomissione dell’apparecchio di misura è vietata all’utente e sarà punita ai sensi dell’art. 52.
Per il nolo e la manutenzione del contatore, l’utente è tenuto a corrispondere all’AMAM i canoni nella misura prevista dalle vigenti tariffe.
Art. 42 – LETTURA DEI CONTATORI
Gli apparecchi di misura o di controllo potranno essere letti e ispezionati in ogni momento in cui l’Azienda lo ritenga opportuno.
Qualora non sia possibile, per causa dell’utente, la lettura del contatore, sarà in facoltà dell’AMAM sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua.
L’erogazione sarà ripresa dopo l’effettuazione della lettura ed il pagamento dell’acqua consumata.
Ove, per fatto non imputabile all’utente, non sia stata rilevata la lettura del contatore, verrà calcolato un consumo pari alla media dei consumi dell’anno precedente.
Qualora non potesse desumersi tale media, saranno addebitati 360 metri cubi annui per ogni utenza di contratto. Per i contratti con più utenze tale consumo verrà moltiplicato per il numero di utenze di contratto. Eventuali conguagli verranno conteggiati e/o compensati nella bolletta successiva.
Art. 43 – IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEI CONTATORI – VERIFICA
L’utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica.
Accertata la fondatezza del reclamo dell’utente, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà a carico dell’AMAM, che disporrà le opportune variazioni contabili ed il rimborso all’utente delle eventuali somme da questo pagate in più, nella prima bolletta inviata dopo la rilevazione dell’errore.
Il consumo dell’acqua, dall’ultima lettura eseguita fino alla riparazione o alla sostituzione dell’apparecchio, sarà valutato a scelta dell’AMAM nella stessa misura di quello del corrispondente periodo dell’anno precedente, o del periodo di fatturazione precedente, e, se l’utenza è di data recente, in base al consumo medio giornaliero del periodo in cui il contatore ha funzionato.
Quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dall’Azienda in base ad accertamenti e criteri tecnici insindacabili.
Nel caso invece che il reclamo risulti infondato e che la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza ammessi del 5% in più o in meno, le spese di verifica saranno a carico dell’utente nella misura prevista in tariffa.
Art. 44 – RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI
L’utente riconosce all’Azienda, ai fini di una migliore gestione dell’utenza, il diritto di eseguire, oltre gli accertamenti periodici, controlli di verifica all’apparecchio di misura in qualunque momento.
L’AMAM provvede, di propria iniziativa, alla sostituzione dell’apparecchio di misura che, in ogni caso e pur regolarmente funzionante, non risponda più alle esigenze dell’Azienda siano esse di natura tecnologica che di migliore rilievo della lettura. Dell’intervento per la sostituzione sarà data espressa e motivata comunicazione all’utente interessato.
In caso di rimozione o sostituzione del contatore, verrà redatta la relativa scheda che dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro ed il numero del contatore rimosso, la lettura, il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate; il tipo, il calibro, il numero e la registrazione iniziale del nuovo contatore, quando trattasi di sostituzione.
La scheda di sostituzione sarà controfirmata dall’utente.
Ove questo non fosse possibile, l’AMAM si obbliga all’invio della copia della suddetta scheda a mezzo posta.
Art. 45 – CONSUMO
Il consumo sarà quello misurato, in base alla lettura dei contatori e rilevato dal personale dell’Azienda o indicato dall’utente mediante segnalazione a mezzo cartolina prestampata.

TITOLO IV
IMPIANTI INTERNI

Art. 46 – IMPIANTI DI DERIVAZIONE
Ogni impianto di derivazione dovrà essere dotato di saracinesca di arresto posta subito dopo l’apparecchio di misura, in luogo ben visibile e di facile accesso in modo che, occorrendo per qualsiasi motivo sospendere il deflusso dell’acqua, l’utente stesso possa agevolmente manovrare la saracinesca senza ricorrere agli uffici dell’AMAM. Se ciò nonostante si rendesse necessario l’intervento del personale dell’AMAM, l’utente potrà farne richiesta.
Gli impianti interni la cui esecuzione, esercizio e manutenzione sono a cura e spese dell’utente, dovranno essere eseguiti in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza o con quelle contenute in serbatoi o apparecchi utilizzatori, ove l’acqua risulti comunque a contatto con l’ambiente esterno, onde evitare qualsiasi possibilità d’immissione in rete di acque non igienicamente pure.
Di norma le tubazioni principali dopo l’apparecchio di misura dovranno avere un diametro non superiore a quello delle tubazioni prima dell’apparecchio di misura.
È vietata la installazione di apparecchi di erogazione o impianti di sollevamento che, consentendo eccessive portate instantanee, possano danneggiare la distribuzione ad altri utenti o l’apparecchio misuratore.
È vietato, inoltre, usufruire delle tubazioni degli impianti come prese di terra per gli apparecchi elettrodomestici, od altro.
Qualora gli incaricati dell’AMAM constatino che gli impianti interni non rispondano alle norme di cui sopra, ne daranno avviso agli utenti, perché provvedano a regolarizzarli. Se gli inconvenienti riscontrati dovessero persistere oltre il termine di 15 giorni da quello della ricezione dell’avviso, l’AMAM non concederà la fornitura dell’acqua o la sospenderà, se già iniziata, fino a quando gli inconvenienti stessi non saranno eliminati.
L’AMAM è responsabile della qualità dell’acqua somministrata all’apparecchio di misura. Da questo punto in poi la responsabilità per l’uso e la qualità dell’acqua ricade esclusivamente sull’utente.
Art. 47 – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E AUTOCLAVI
Le installazioni per l’eventuale sollevamento dell’acqua nell’interno degli edifici o delle abitazioni, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
È vietato in ogni caso l’inserimento diretto di pompe aspiranti sulle opere di presa.
Art. 48 – SERBATOI DI ACCUMULO
I serbatoi di accumulo a servizio degli impianti di sollevamento e/o delle autoclavi dovranno essere preventivamente autorizzati dall’AMAM e dagli Uffici di Igiene preposti. In caso di mancata autorizzazione l’AMAM potrà sospendere la somministrazione.
La bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo dell’acqua che potrà accumularsi, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua per sifonamento. Detti serbatoi di accumulo dovranno avere una capienza massima di 1000 litri (1 mc) per ogni utenza di contratto.
L’Azienda in ogni caso non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni di qualunque specie che dovessero derivare all’utente o a terzi a causa della irregolare tenuta di serbatoi e/o del loro irregolare funzionamento.
Dovrà essere curato dall’utente il perfetto funzionamento dell’apparato di chiusura dell’ingresso dell’acqua al serbatoio in modo che non si verifichi sfioro di acque non utilizzate. In caso che l’Azienda venga a conoscenza di detti sfiori potrà sospendere l’erogazione dandone preventivo avviso.
Art. 49 – MODIFICHE
L’Azienda può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l’utente é tenuto ad eseguire le stesse entro i limiti di tempo prescritti.
In caso d’inadempienza l’Azienda ha facoltà di sospendere l’erogazione finché l’utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che egli possa reclamare danni o essere svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
Art. 50 – PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ
Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessuno abbuono sul consumo dell’acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né l’Azienda può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.
Art. 51 – ISPEZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA E DEGLI IMPIANTI INTERNI
L’AMAM si riserva la facoltà di fare ispezionare e verificare, dai suoi incaricati, muniti di tessera di riconoscimento, gli apparecchi di misura e gli impianti interni, onde constatare la regolarità del loro funzionamento.
Gli utenti pertanto dovranno permettere al personale dell’AMAM, in ogni momento e, anche senza preavviso, il libero accesso in tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell’impianto.
In caso di impedimenti o di opposizione a tali verifiche, l’AMAM potrà sospendere l’erogazione dell’acqua fino a che le ispezioni non siano state autorizzate, e ciò senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di sorta o cessino di essere vincolati all’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
La sospensione dell’erogazione dell’acqua potrà essere effettuata immediatamente e senza preavviso nel caso che venga dal personale dell’AMAM constatata la infrazione o l’alterazione del sigillo apposto all’apparecchio di misura, la manomissione e l’alterazione delle condutture portatrici e comunque altra irregolarità che possa influire sul normale funzionamento dell’impianto e sulla misurazione dell’acqua fornita.
In ogni caso il ripristino del flusso dell’acqua sarà subordinato al pagamento del diritto di riallaccio.
Art. 52 – VIOLAZIONI CONTRATTUALI – PENALI
Ove l’utente incorra in una delle specifiche previsioni di cui agli artt. 40 e 41 l’Azienda ha diritto di sospendere in via cautelativa la fornitura.
È in facoltà dell’Azienda sospendere la fornitura ogni qualvolta l’utente ponga in essere comportamenti gravi cioè tali che impediscano il corretto esercizio della somministrazione.
Dell’avvenuta sospensione della fornitura deve essere redatto apposito verbale da consegnare all’utente all’atto della chiusura. Il verbale deve contenere succintamente le ragioni della sospensione e l’indicazione del responsabile del procedimento e del suo recapito.
Ove ciò non fosse possibile per fatto non imputabile all’Azienda, il verbale è inviato con Raccomandata A.R. entro 48 ore dall’avvenuta sospensione.
L’Azienda, a fronte di violazioni contrattuali dell’utente, può esigere, altresì, il pagamento di una penale variabile da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, fatto sempre salvo il rimborso di eventuali spese per danni o per altro legittimo titolo richiesto.
Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua da impianti pubblici e privati, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, la penale non sarà mai inferiore a L. 300.000 senza pregiudizio per l’azione penale e civile da esperirsi contro il trasgressore.
Penale non inferiore a L. 100.000 verrà applicata sia nel caso di effrazione di sigilli apposti agli apparecchi di misura, sia nel caso in cui si faccia della risorsa idrica un uso diverso da quello previsto nella concessione.
L’applicazione della penale deve avvenire previa motivata comunicazione scritta all’utente a mezzo di Raccomandata A.R.
Il mancato pagamento della penale dà diritto all’Azienda di sospendere la fornitura e di recedere dal contratto oltre alle azioni legali previste per il recupero crediti.
L’importo delle penali è aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 53 – VIOLAZIONI EXTRA CONTRATTUALI – ATTIVAZIONE NON AUTORIZZATA DELLA FORNITURA
Ove si accerti l’attivazione non autorizzata della fornitura l’Azienda, salva ogni azione legale in sede penale e civile, provvederà a sospendere l’erogazione dell’acqua.
La stipula del contratto ed il conseguente ripristino della fornitura saranno subordinati al pagamento delle spese per l’istruttoria, nonché dell’importo corrispondente al consumo di mc. 360 in ragione di anno, per ogni utenza, considerando un consumo a partire dall’anno 1996 (gestione aziendale) o dall’anno di costruzione dell’immobile, se successivo.
Art. 54 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
Le violazioni contrattuali e/o extra contrattuali potranno essere accertate dal personale dell’Azienda, dal personale delle ditte appaltatrici di servizi aziendali o dagli agenti municipali con regolare verbale di cui una copia è consegnata all’utente nelle forme di cui all’art. 52.
Gli impiegati e gli operai dell’Azienda sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dall’Azienda con l’indicazione delle generalità, della qualifica del titolare ed una foto per l’identificazione.
Il personale delle ditte appaltatrici di servizi dovrà essere a sua volta munito di idoneo cartellino di riconoscimento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 – MODIFICHE ALLE NORME CONTRATTUALI ED ALLE TARIFFE – DIRITTO DI RECESSO
L’Azienda, in presenza di esigenze di razionalizzazione e miglioramento del servizio o di specifiche disposizioni di legge, si riserva di modificare e completare in ogni tempo le norme del presente Regolamento e le tariffe.
Delle modifiche sarà data comunicazione sulla prima fatturazione utile preavvertendo la clientela della facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione scritta.
L’utente che intende recedere dal contratto non ha diritto ad alcun indennizzo ed è tenuto esclusivamente al pagamento di quanto maturato al momento del recesso.
Art. 56 – APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE
Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni, e gli usi vigenti.
Art. 57 – OBBLIGATORIETÀ
Il rispetto del presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso sarà richiamato nel contratto di fornitura del quale dovrà intendersi parte integrante senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell’utente di acquisirne copia, all’atto della stipula del contratto o all’atto del suo rinnovo, o anche a semplice richiesta.
Art. 58 – NORME TRANSITORIE
L’aggiornamento dell’anagrafico delle utenze, dovrà essere richiesto dall’utente, nei modi previsti dal presente regolamento.
L’AMAM si riserva di effettuare opportuni controlli per appurare gli effettivi dati anagrafici degli utenti ed invitare gli effettivi utilizzatori di prese intestate ad altri a volturarle a proprio nome; in caso di non risposta o rifiuto l’Azienda è facultata a sospendere l’erogazione sin quando non verrà regolarizzato l’anagrafico della presa e pagate tutte le somme arretrate dovute.
Art. 59 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI
L’Azienda ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31.12.1996 dichiara che i dati anagrafici dell’utente saranno utilizzati esclusivamente per le finalità contrattuali, avvalendosi allo scopo anche di società terze, ed in forma anonima per fini statistici e scientifici.
Art. 60 – ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
Con l’approvazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme in materia. Per la esecuzione delle opere di cui al presente regolamento si rimanda alle norme tecniche di buona esecuzione degli impianti.